Le prestazioni assistenziali previste dal nostro ordinamento possono essere economiche e non economiche.
Prestazioni assistenziali economiche:
• Provvidenze economiche per gli invalidi civili (pensione di invalidità, assegno mensile, indennità di accompagnamento, indennità mensile di frequenza)
• Provvidenze economiche per i ciechi civili (pensione ai ciechi assoluti, indennità d’accompagnamento, pensione ai ciechi ventisimisti)
• Provvidenze economiche per i sordomuti (pensione a favore dei sordomuti, indennità di comunicazione)
• Assegno sociale
• Indennità di ricovero o cura ambulatoriale, indennità post-sanatoriale, assegno di cura e sostentamento per i malati di tubercolosi
• Provvidenze economiche e i sussidi previsti ed erogati dagli Enti Locali per i cittadini considerati indigenti
• Sussidi comunali previsti in favore dei malati Hanseniani (lebbra) e ai loro familiari.
Prestazioni assistenziali non economiche:
• Collocamento obbligatorio al lavoro
• Prestazioni sanitarie specifiche
• Ricoveri in centri di riabilitazione e per la rieducazione psico-motoria
• Esenzione dai ticket previsti per la partecipazione alle spese di prestazioni diagnostiche e di laboratorio
• Fornitura di protesi e presidi ortopedici
Le prestazioni assistenziali per i cittadini stranieri
Il nostro ordinamento prevede una sostanziale distinzione per l’accesso alle prestazioni assistenziali in base alla tipologia del titolo di soggiorno in possesso.
L’INPS con messaggio Hermes del 4 settembre n.13983 ha recepito le diverse sentenze della Corte Costituzionale riguardanti la possibilità di erogare prestazioni assistenziali quali l’indennità di accompagnamento, la pensione di inabilità, l’assegno mensile di invalidità e l’indennità di frequenza anche ai cittadini stranieri in possesso del mero permesso di soggiorno rilasciato con validità di almeno un anno.
Oltre a quanto previsto per i titolari di semplice permesso di soggiorno, i cittadini stranieri titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo hanno diritto anche alle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione (erogazioni in materia sanitaria, scolastica, sociale, accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico, incluso l’accesso alla procedura per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica), salvo quando venga espressamente disposto il contrario. Il godimento è condizionato alla dimostrazione di effettiva residenza in Italia.