Il permesso di soggiorno deve essere richiesto alla Questura competente entro 8 giorni dall’ingresso del cittadino straniero in Italia.
Il permesso di soggiorno viene rilasciato, su presentazione del visto di ingresso e di altri documenti, per motivi di lavoro, studio, ricongiungimento familiare, etc. Contestualmente alla domanda di primo rilascio del permesso di soggiorno, il cittadino straniero è chiamato a sottoscrivere l’Accordo di integrazione.
La durata del permesso di soggiorno dipende dal motivo del soggiorno.
Il permesso di soggiorno viene rilasciato entro 60 giorni dalla richiesta.
60 giorni prima della sua scadenza deve esserne richiesto il rinnovo.
Il permesso di soggiorno viene rilasciato per soggiorni superiori a tre mesi.
I cittadini stranieri che entrano in Italia per soggiorni brevi (inferiori a tre mesi) non devono richiedere il permesso di soggiorno ma devono dichiarare la loro presenza alla Polizia di frontiera oppure alla Questura competente.
Il Patronato ITAL UIL in virtù del Protocollo siglato con il Ministero dell’Interno è abilitato ad assistere gratuitamente i cittadini stranieri nella compilazione e inoltro telematico delle domande di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno.
Il Patronato Ital è abilitato all’inoltro delle seguenti tipologie di pratiche:
Rilascio del permesso di soggiorno per motivi di
- Famiglia minore anni 18
- Studio
- Tirocinio/formazione professionale
- Ricerca scientifica
- Missione
- Motivi religiosi
- Residenza elettiva
- Attesa riacquisto cittadinanza
Rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di
- Lavoro subordinato
- Lavoro autonomo
- Attesa occupazione
- Famiglia
- Famiglia minore anni 18
- Asilo politico
- Apolide
- Studio
- Tirocinio/Formazione professionale
- Missione
- Motivi religiosi
- Residenza elettiva
- Ricerca scientifica
- Casi particolari – ex art. 27
Conversione del permesso di soggiorno da altra tipologia a motivi familiari (coesione familiare)
Aggiornamento del permesso di soggiorno
Duplicato del permesso di soggiorno
Requisiti necessari per la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno
Ogni tipologia di permesso di soggiorno richiede specifici requisiti. In generale per tutte le tipologie di permesso di soggiorno è richiesta la disponibilità di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite e non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale (per il 2016 è di €5.824,91) aumentato della metà dell’importo dell’assegno stesso per ogni familiare a carico.
Costi da sostenere
€ 16,00 marca da bollo
€ 30,00 assicurata postale
€ 30,46 bollettino postale per PSE
Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo può essere richiesto alla Questura dal cittadino straniero che dimostri di:
- soggiornare regolarmente in Italia da almeno 5 anni;
- possedere un permesso di soggiorno in corso di validità. Non possono richiedere il permesso CE coloro che soggiornano per motivi di studio o formazione professionale o siano titolari di un
- permesso di soggiorno per incarico diplomatico o consolare o in qualità di dipendenti di rappresentanze consolari in Italia;
- possedere un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite e non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale (per il 2016 è di €5.824,91) aumentato della metà dell’importo dell’assegno stesso per ogni familiare a carico, ad esclusione dei titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria;
- possedere un alloggio idoneo (nel caso di richiesta relativa ai familiari), ad esclusione dei titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria;
- non possedere condanne penali;
- conoscere la lingua italiana (livello A2), ad esclusione dei titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria.
Il cittadino straniero può richiedere il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo anche per i seguenti familiari:
- coniuge di età non inferiore a 18 anni e non legalmente separato, che abbia a sua volta maturato 5 anni di regolare soggiorno.
- figli minori del richiedente o del coniuge (il requisito di minore età deve sussistere al momento della presentazione dell’istanza,) non coniugati anche nati fuori del matrimonio, a condizione che l’altro genitore, se esistente, abbia dato il suo consenso.
- figli maggiorenni a carico con invalidità totale.
- genitori a carico qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, oppure nel caso di genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per gravi e documentati motivi di salute (la verifica della condizione di “carico” spetta alla rappresentanza diplomatica o consolare Italiana).
Costi da sostenere
€ 16,00 marca da bollo
€ 30,00 assicurata postale
€ 30,46 bollettino postale per PSE
Il possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo consente allo straniero di fare ingresso nel territorio nazionale in esenzione del visto; di usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale (assegno sociale, di invalidità, etc); di usufruire delle prestazioni relative a erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale; di accedere agli alloggi di edilizia popolare; e di svolgere qualsiasi attività lavorativa subordinata o autonoma non espressamente vietata o riservata al cittadino italiano.
Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è a tempo indeterminato e costituisce documento di identità per non oltre cinque anni.
Il Patronato ITAL UIL in virtù del Protocollo siglato con il Ministero dell’Interno è abilitato ad assistere gratuitamente i cittadini stranieri nella compilazione e inoltro telematico delle domande di richiesta di rilascio, aggiornamento e duplicato, del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Prima di presentare domanda di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornati di lungo periodo, il cittadino straniero è chiamato a sostenere, e superare, un test di conoscenza della lingua italiana (livello A2) presso le Prefetture.
Sono esonerati dallo svolgimento del test:
- I figli minori di 14 anni;
- Gli stranieri affetti da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico, derivanti dall’età, da patologie e da handicap ed attestate da opportuna certificazione medica della struttura sanitaria pubblica con competenza in materia
- Gli stranieri già in possesso di un attestato di conoscenza della lingua italiana pari al livello A2 rilasciato da uno degli enti certificatori
- Gli stranieri che hanno frequentato corsi di lingua italiana presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti conseguendo un titolo che attesta la conoscenza della lingua ad un livello A2
- Gli stranieri che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria italiana di primo o secondo grado, che hanno certificati di frequenza relativi a corsi universitari, master o dottorati
- Stranieri che hanno fatto ingresso in Italia in qualità di dirigenti o personale altamente specializzato
- Professori universitari per incarichi accademici in Italia
- Traduttori e interpreti
- Giornalisti accreditati in Italia
- Titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria
- Il Patronato ITAL in virtù del Protocollo siglato con il Ministero dell’Interno è abilitato a inoltrare gratuitamente in via telematica la domanda di prenotazione al test di lingua italiana.
Il cittadino straniero sarà chiamato a sostenere il test presso i Centri di istruzione per adulti entro 90 gg dall’invio della prenotazione.
Se il cittadino straniero non si presenta il giorno dello svolgimento del test sarà impossibilitato a ripresentare domanda per un periodo di tempo pari a 6 mesi.