Il lavoratore che intende risolvere il proprio rapporto di lavoro deve sapere che è obbligato a comunicarlo tempo prima al datore di lavoro, si parla infatti di obbligo di preavviso , e se non è rispettato, il lavoratore sarà tenuto a corrispondere al datore di lavoro un’indennità di mancato preavviso. Vi sono anche alcuni casi in cui questo obbligo non sussiste, o addirittura il lavoratore può chiedere di risolvere immediatamente il rapporto di lavoro e farsi pagare la relativa indennità sostitutiva.
I casi ove non sussiste obbligo di comunicare il preavviso sono:
Recesso durante o al termine del periodo di prova;
Risoluzione del rapporto allo scadere del contratto a tempo determinato;
Risoluzione consensuale (cioè entrambe le parti concordano di interrompere il rapporto di lavoro);
Durante i periodi di sospensione dal rapporto per intervento della Cassa integrazione (Pret. Firenze 11 marzo 1988).
In altri invece è legittimo, o addirittura previsto dalla legge, che al lavoratore/lavoratrice dimissionario/a sia riconosciuta, in aggiunta alle normali competenze, la relativa indennità sostitutiva del preavviso, che sono:
Dimissioni presentate dalla lavoratrice durante la gravidanza e dalla lavoratrice o dal lavoratore (che abbia usufruito del congedo di paternità) durante il primo anno di vita del bambino. In questo caso vedere la parte specifica nei casi particolari.
Dimissioni per giusta causa (ad es. il datore di lavoro adotta un comportamento ingiurioso e offensivo, non corrisponde la retribuzione per più di due mesi, incorre in molestie sessuali, richiede comportamenti illeciti o in contrasto con la legge): in questo caso il lavoratore ha invece diritto all’indennità sostitutiva del preavviso;
Il caso delle dimissioni per GIUSTA CAUSA rappresenta un motivo di risoluzione del rapporto di lavoro generalmente grave o complesso, suggeriamo pertanto di rivolgersi alla categoria di riferimento per avere il necessario supporto informativo.
La durata del periodo di preavviso è stabilita dai contratti collettivi di lavoro, ( CCNL ) e varia in base alla appartenenza del lavoratore alla categoria (operai o impiegati), al livello di inquadramento, alla anzianità di servizio.
Durante il preavviso le parti conservano tutti gli obblighi e diritti derivanti dal contratto di lavoro. Il datore di lavoro ha, ad esempio, l’obbligo di corrispondere la retribuzione e gli eventuali aumenti previsti dai contratti collettivi; il lavoratore conserva gli obblighi di diligenza, fedeltà e subordinazione, di rispetto dell’orario di lavoro, ecc..
La maggior parte dei contratti richiede la forma scritta anche consegnata a mani, altri pretendono l’invio di una lettera raccomandata. La forma scritta ha lo scopo di proteggere il lavoratore, in quanto formalizza una manifestazione non equivoca della sua volontà e la sua inosservanza determina l’invalidità dell’atto di dimissioni. Le disposizioni contrattuali sono vincolanti pertanto, al fine di evitare insorgere di contenzioso è bene attenersi a quanto prevede il relativo contratto di lavoro. In seguito all’entrata in vigore del Decreto Legislativo 151/2015, certificazione delle dimissioni, la comunicazione avviene via pec (posta elettronica certificata) direttamente al datore di lavoro, e la comunicazione attraverso la consegna del modulo pdf elaborato dal Ministero.
Anche la data in cui si rassegnano le dimissioni viene normalmente regolata per ogni singolo contratto, possono decorrere dal primo o dal quindicesimo giorno del mese, oppure rassegnate in qualsiasi momento della settimana o del mese. La consegna oltre il termine fissato fa scattare la loro validità dal periodo successivo, (es. decorrenza dal 1 o 15 del mese se consegnate il 2 il termine decorre dal 15).
Le dimissioni hanno efficacia indipendentemente dall’accettazione del datore di lavoro e diventano pertanto irrevocabili nel momento in cui il datore di lavoro ne giunge a conoscenza. L’eventuale revoca delle dimissioni può essere comunicata al datore di lavoro, tramite altra comunicazione telematica entro sette giorni dalla comunicazione.
I giorni necessari al preavviso devono essere giorni lavorati e, salvo diverse disposizioni contrattuali, non possono essere utilizzate: ferie, malattia o infortunio, salvo specifico accordo scritto.
In alcuni casi invece, ove il periodo è molto lungo ed indicato come giorni di calendario, si considera l’intero periodo lavorativo con tutte le sue ragionevoli implicazioni.
Ricordiamo infine che la legge richiede l’adempimento di specifiche formalità in casi particolari, considerati meritevoli di speciale tutela:
Le dimissioni della lavoratrice presentate nel periodo intercorrente tra la richiesta delle pubblicazioni di matrimonio e un anno dopo la celebrazione delle nozze devono essere confermate entro un mese alla Direzione provinciale del lavoro: in mancanza di conferme sono da considerare nulle;
Le dimissioni presentate dalla lavoratrice e dal lavoratore durante il primo anno di vita del bambino o nel primo anno di adozione o affidamento devono essere convalidate dall’Ispettorato del lavoro.