Lav. dip. pubblici e privati, autonomi e parasubordinati

La riforma Monti-Fornero ha apportato significative modifiche alla pensione di vecchiaia incidendo in particolare sull’innalzamento dell’età pensionabile per le donne del settore privato.

Oltre alle modifiche inerenti l’elevazione dell’età pensionabile si interviene parificando il requisito minimo di contribuzione – pari a 20 anni – finora diversificato tra soggetti del sistema retributivo/misto e soggetti del sistema contributivo.

Tabella riassuntiva dei requisiti anagrafici in presenza del requisito contributivo minimo di 20 anni *

Lavoratori dipendenti
(pubblici e privati);
autonomi; parasubordinati
Lavoratrici dipendenti pubblico impiego Lavoratrici dipendenti settore privato Lavoratrici autonome/ parasubordinate
Anni Età Età Età Età
2012 66 66 62 63 e 6 mesi
2013 66 e 3 mesi 66 e 3 mesi 62 e 3 mesi 63 e 9 mesi
2014 66 e 3 mesi 66 e 3 mesi 63 e 9 mesi 64 e 9 mesi
2015 66 e 3 mesi 66 e 3 mesi 63 e 9 mesi 64 e 9 mesi
2016 66 e 7 mesi 66 e 7 mesi 65 e 7 mesi 66 e 1 mese
2017 66 e 7 mesi 66 e 7 mesi 65 e 7 mesi 66 e 1 mese
2018 66 e 7 mesi 66 e 7 mesi 66 e 7 mesi 66 e 7 mese
2019 67 67 67 67
2020 67 67 67 67
2021 67 67 67 67
Dal 2022 e per gli anni successivi prosegue l’innalzamento secondo la medesima progressione legata all’incremento della speranza di vita (adeguamento stimato: 2 mesi ogni biennio).

 

Dal 2012 la pensione di anzianità è sostituita dalla pensione anticipata.

Sparisce il cosiddetto sistema delle quote e resta per il futuro il solo canale della massima anzianità contributiva che però passa – dal 2012 – dagli attuali 40 anni a 42 anni e 1 mese per gli uomini e a 41 anni e 1 mese per le donne con l’ulteriore appesantimento dovuto alla penalizzazione qualora l’accesso al pensionamento si consegua prima dei 62 anni di età.

 

La “Pensione Anticipata” dal 2012

 

Requisiti di contribuzione

 

 
Lavoratori dipendenti pubblici e privati e lavoratori autonomi/parasubordinati
Lavoratrici dipendenti pubbliche e private e lavoratrici autonome/parasubordinate
Ulteriore canale di accesso riguardante tutti i lavoratori il cui primo contributo accreditato è dal 1° gennaio 1996
Anni
Anzianità contributiva minima indipendentemente dall’età anagrafica
Anzianità contributiva minima indipendentemente dall’età anagrafica
Età anagrafica minima se in possesso di un’anzianità contributiva minima di 20 anni e un importo minimo pari a 2,8 volte l’assegno sociale (rivalutazione nel tempo sulla base dell’andamento del PIL nominale)
2012
42 anni e 1 mese
41 anni e 1 mese
63 anni
2013
42 anni e 5 mesi
41 anni e 5 mesi
63 anni e 3 mesi
2014
42 anni e 6 mesi
41 anni e 6 mesi
63 anni e 3 mesi
2015
42 anni e 6 mesi
41 anni e 6 mesi
63 anni e 3 mesi
2016
42 anni e 10 mesi
41 anni e 10 mesi
63 anni e 7 mesi
2017
42 anni e 10 mesi
41 anni e 10 mesi
63 anni e 7 mesi
2018
42 anni e 10 mesi
41 anni e 10 mesi
63 anni e 7 mesi
2019
42 anni e 10 mesi*
41 anni e 10 mesi*
64 anni
2020
42 anni e 10 mesi*
41 anni e 10 mesi*
64 anni
*Decorrenza differita di 3 mesi DL 4/2019

 

 

Pensione anticipata «Quota100»

È una nuova tipologia di pensione anticipata con carattere sperimentale.

Durata 3 anni: 2019; 2020 e 2021.

Quali lavoratori possono accedere:

iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’INPS, nonché alla gestione separata di cui alla legge 335 del 1995.

Requisiti periodo sperimentazione 2019/2021:

età anagrafica: almeno 62 anni (uomini e donne)

anzianità contributiva: almeno 38 anni

Occorre cessazione rapporto di lavoro dipendente.

Dal 2021 non operano gli eventuali incrementi per aspettativa di vita sull’età anagrafica.

L’accesso a pensione Quota100 sarà possibile anche in cumulo utilizzando contribuzione versata nell’Ago, nelle forme esclusive e sostitutive dell’Ago gestite dall’INPS nonché nella gestione separata.

Soggetti esclusi:

Personale appartenente alle Forze armate, Forze di Polizia e di Polizia penitenziaria, Corpo nazionale dei vigili del fuoco e Guardia di Finanza. Iscritti alle forme sostitutive non gestite dall’Inps: INPGI. Escluso anche Fondo Clero ed Esattoriali.

Regime delle decorrenze

Distinta disciplina per lavoratori settore privato e comparto pubblico

La distinzione della disciplina per lavoratori settore privato e comparto pubblico va verificata in base all’ultima attività prestata (natura giuridica rapporto di lavoro).

Ultima attività prestata nel settore privato: Finestre trimestrali

Ultima attività prestata nel comparto pubblico: Finestre semestrali

Chi perfezionerà i requisiti richiesti entro il 31.12.2021 avrà accesso alla pensione anche se la prima finestra utile si apre nell’anno 2022.

Divieto di Cumulo

L’accesso a pensione con Quota100 comporta l’applicazione del divieto di cumulo con i redditi da lavoro dipendente/autonomo fatta eccezione per quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

Il divieto di cumulo opera dal primo giorno di decorrenza della pensione e permane fino al compimento dell’età pensionabile.

 

Possono continuare ad avvalersi di questa forma di pensionamento di anzianità con calcolo contributivo le lavoratrici che maturano entro il 31 dicembre 2018 i seguenti requisiti di età e contribuzione:

  • Almeno 58 anni di età (nate entro il 31 dicembre 1960) se dipendenti (pensione a carico FPLD o forme sostitutive ed esclusive) o 59 anni di età (nate entro il 31 dicembre 1959) se autonome (pensione liquidata a carico delle GGSS dei Lav. Aut. – Cd/Cm; Art; Comm)
  • anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni

Regime delle decorrenze

Applicazione vecchie «finestre mobili»

Decorrenza differita di 12 mesi (lav.ci dipendenti) ovvero 18 mesi (lav.ci autonome)

Nota bene: la facoltà di avvalersi del regime sperimentale può essere esercitata in qualsiasi momento successivo all’apertura della finestra

Esempio:

lavoratrice dipendente privata nata il 15.12.1960 con 35 anni di contributi al 31.12.2018. Ha la possibilità di avvalersi del regime sperimentale donna.

Il perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi si è realizzato a dicembre 2018 (compimento 58 anni + 35) Applicando la finestra di 12 mesi potrà accedere al pensionamento non prima di gennaio 2020.

 

Spetta ai lavoratori con almeno 5 anni di assicurazione e contribuzione (di cui 3 nel quinquennio precedente la domanda), affetti da infermità fisica o mentale che riduca a meno di un terzo la capacità lavorativa.

Ha validità triennale; può essere confermato due volte per ulteriori 3 anni e diventa definitivo con il terzo riconoscimento.

L’assegno ordinario di invalidità, in presenza dei requisiti necessari, si trasforma in pensione di vecchiaia al raggiungimento dell’età pensionabile prevista per la nuova pensione di vecchiaia.

Decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

In presenza di redditi da lavoro superiori a determinate soglie l’importo dell’assegno viene in ogni caso ridotto in base alle seguenti percentuali:

Percentuale di riduzione Limite di reddito per l’anno 2019
25% oltre € 26.675,53 fino a € 33.345,65
50% oltre € 33.345,65

 

Percentuale di riduzione Limite di reddito per l’anno 2018
25% oltre € 26.385,85 fino a € 32.982,30
50% oltre € 32.982,30

In aggiunta a questa riduzione operano le norme di cumulo previste per i pensionati che svolgono attività lavorativa. In caso di lavoro dipendente il datore di lavoro trattiene per conto dell’Inps il 50% della parte eccedente il trattamento minimo che per l’anno 2019 è pari a € 513,01 mensili. In caso di lavoro autonomo la quota non cumulabile è pari al 30% della parte eccedente il trattamento minimo e comunque non può essere superiore al 30% del reddito prodotto.

Nota bene: il divieto di cumulo previsto per i pensionati che lavorano non si applica nel caso in cui l’assegno di invalidità risulta liquidato sulla base di almeno 40 anni di contribuzione.

Spetta ai lavoratori con almeno 5anni di assicurazione contribuzione (di cui 3 nel quinquennio precedente la domanda), in stato di assoluta e permanente inabilità  a svolgere una qualsiasi attività lavorativa per infermità fisica o mentale.
Per avere diritto il lavoratore non deve svolgere attività lavorativa e deve cancellarsi da qualsiasi albo professionale. La pensione non è, inoltre, cumulabile con la rendita erogata dall’Inail in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale.

Ai fini del calcolo della pensione il periodo mancante al raggiungimento dell’età pensionabile (dipendenti: 55 anni -donne – e 60 anni -uomini -; autonomi: 60 anni – donne – e 65 anni -uomini) è coperto da contribuzione che si aggiunge virtualmente all’anzianità contributiva maturata, fino ad un massimo di 40 anni di contributi totali. Per i lavoratori con meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 – metodo di calcolo misto retributivo/contributivo -, la maggiorazione contributiva è calcolata con il sistema contributivo fino al raggiungimento di 60 anni, senza distinzione tra uomini e donne e tra dipendenti e autonomi.

La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.


Dal 1° gennaio 1996 (legge n. 335/1995) è stata introdotta anche per i lavoratori del comparto pubblico la pensione di inabilità per coloro i quali siano cessati dal servizio per infermità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa non derivante da causa di servizio.
I requisiti richiesti sono i seguenti:
· anzianità contributiva di almeno cinque anni, di cui almeno tre nel quinquennio precedente alla decorrenza della pensione d’inabilità;
· risoluzione del rapporto di lavoro avvenuta per infermità non dipendente da causa di servizio;
· riconoscimento da parte della Commissione medica dello stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, conseguente l’infermità non dipendente da fatti di servizio, causa della risoluzione del rapporto di lavoro.

La pensione decorre dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro, quando la relativa domanda è presentata in attività di servizio, ovvero dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda di pensione d’inabilità, se inoltrata successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro.
Qualora la Commissione medica indichi una data prestabilita ai fini di una revisione dello stato d’inabilità, in quanto dagli accertamenti sanitari emergono risultanze tali da ritenere che nel tempo possa cessare lo stato inabilitante a qualsiasi attività lavorativa, l’Inpdap liquiderà la pensione d’inabilità, sotto riserva del nuovo giudizio alla scadenza stabilita.

Per i lavoratori del comparto pubblico sono previste specifiche prestazioni cosiddette invalidanti:
· Pensione d’inabilità alle mansioni (infermità non dipendente da causa di servizio)
Occorre un requisito contributivo di almeno 20 anni (per i dipendenti dello Stato sono sufficienti almeno 15 anni).
Decorre dal giorno successivo alla data di cessazione per dispensa dal servizio.
· Pensione di inabilità a qualsiasi proficuo lavoro (infermità non dipendente da causa di servizio, con un requisito contributivo di 15 anni).
Il requisito dei 15 anni di anzianità contributiva deve essere soddisfatto sia da lavoratori di ente locale sia da lavoratore di Amministrazione dello Stato.
Decorre dal giorno successivo alla data di cessazione per dispensa dal servizio.

Personale civile
Con l’entrata in vigore dell’articolo 6 della legge n. 214/2011 (meglio conosciuta come “Riforma Monti” o “Decreto salva Italia”), la pensione privilegiata è stata abrogata.
Stante la possibilità di presentare l’istanza entro cinque anni dalla cessazione dal servizio ne consegue che i lavoratori cessati entro il 4 dicembre 2011 hanno 5 anni di tempo decorrenti dalla citata data (elevati a dieci per infermità o lesioni subite in ambito lavorativo derivanti da eziopatogenesi non definita o idiopatica), per presentare la relativa istanza.
Al contrario, per coloro i quali hanno visto riconosciute patologie come causa di servizio ante il citato 4 dicembre ma con cessazione avvenuta dopo tale termine, non possono più presentare detta istanza.
Personale militare
La norma ha, tuttavia, previsto alcune ipotesi derogatorie da applicare alle Forze della Polizia di Stato, sia a ordinamento civile che militare, al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, alla Protezione Civile, al personale militare, etc. per i quali rimane ancora oggi in vigore.

Spetta a favore dei familiari superstiti di:

  • lavoratori (pensione indiretta);  
  • pensionati (pensione di reversibilità).

Il lavoratore deceduto, non pensionato deve aver maturato almeno 15 anni di contributi, oppure 5 anni di cui 3 nel quinquennio precedente la data del decesso.

Nel caso di decesso del pensionato n on si richiedono ulteriori accertamenti contributivi, essendo il dante causa già titolare del trattamento pensionistico.

I familiari ai quali spetta la pensione ai superstiti sono: il coniuge (anche se separato o divorziato); i figli minori di 18 anni (o maggiorenni se inabili) e studenti fino a 21 anni (26 se universitari) a carico del deceduto e, in determinate situazioni e in assenza del coniuge e dei figli, ai genitori, ai fratelli o sorelle, ai nipoti.

Le aliquote di reversibilità sono stabilite nelle seguenti misure:

Superstiti aventi diritto

Percentuale spettante

Coniuge solo

60%

Figlio solo

70%

Coniuge più figlio

80%

Coniuge con due o più figli

100%

Due figli

80%

Tre o più figli

100%

Genitori, fratelli e/o sorelle

15%

 

I nipoti hanno le stesse aliquote di reversibilità stabilite per i figli.
La somma delle quote non può, comunque, superare il 100% della pensione che sarebbe spettata all’assicurato.

 

L’importo della pensione ai superstiti potrà subire una decurtazione in presenza di redditi posseduti dal titolare.

I limiti reddituali per l’anno 2018 sono:

Percentuale di riduzione Reddito Anno 2018
0% fino a € 19.789,38
25% oltre € 19.789,39 fino a € 26.385,84
40% oltre  € 26.385,85 fino a € 32.982,30
50% oltre € 2.982,31

 

I limiti reddituali per l’anno 2019 sono:

Percentuale di riduzione Reddito Anno 2019
0% fino a € 20.007,39
25% oltre  € 20.007,40 fino a € 26.676,52
40% oltre € 26.676,53 fino a € 33.345,65
50% oltre € 33.345,66

 

 

 

Nota bene: la decurtazione non opera per i nucleo familiari in cui sono presenti figli di minore età, studenti o inabili.

La pensione supplementare – come indica lo stesso termine – è una prestazione pensionistica aggiuntiva alla pensione principale e per il suo diritto non è richiesto il raggiungimento dei requisiti minimi di contribuzione previsti per la pensione autonoma.

L’Inps eroga la pensione supplementarea condizione che:

  • il richiedente sia titolare di una pensione liquidata da un altro Fondo obbligatorio per i lavoratori dipendenti diverso dall’Assicurazione Generale Obbligatoria (ad esempio Inpdap; Fondi speciali gestiti dall’Inps; ecc.);
  • abbia compiuto l’età pensionabile prevista per la pensione di vecchiaia;
  • abbia cessato il rapporto di lavoro dipendente.

La pensione supplementare spetta anche agli iscritti alla gestione separata.
A differenza che per questi ultimi lavoratori, la pensione supplementare a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria non spetta qualora la pensione principale sia a carico di una Cassa dei Liberi Professionisti o a carico dell’Enpals (Ente previdenziale per i lavoratori dello spettacolo)

Supplemento di pensione

Il lavoratore che, essendo titolare di pensione, svolge un’attività lavorativa con il versamento di ulteriori contributi può, a determinate scadenze, chiedere all’Inps un supplemento di pensione in base alla nuova contribuzione versata.

Tale possibilità può essere richiesta dopo che siano trascorsi almeno 5 anni dalla data di decorrenza della pensione o del precedente supplemento.

 

Tuttavia è data facoltà all’interessato di richiedere, per una sola volta, la liquidazione del supplemento, quando siano trascorsi anche solo due anni dal compimento dell’età pensionabile.

 

Quote aggiuntive

Gli iscritti alla CPDEL possono contare su un istituto analogo a quello INPS (pens. supplementare) che prende il nome di “quota aggiuntiva di pensione” qualora l’iscritto cessato con diritto a pensione sia reiscritto per effetto di riassunzione (presso CPDEL) e non si avvalga della ricongiunzione entro l’ultimo giorno della seconda attività.
In caso di ricongiunzione (ricostituzione di un’unica posizione assicurativa comprendendo sia la precedente cha ha dato luogo a pensione, che la nuova), l’interessato avrà diritto ad un’unica pensione calcolata sull’intera anzianità contributiva, previa restituzione di tutta la pensione percepita per effetto della prima cessazione (decisione da prendere entro l’ultimo giorno di servizio).

Per gli iscritti STATO esistono tipologie che dovranno essere analizzate singolarmente, caso per caso (in questo caso non è prevista la quota aggiuntiva di pensione).