Minori stranieri
I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all’istruzione indipendentemente dalla posizione del loro soggiorno. Le domande di iscrizione dei minori stranieri avvengono nei modi e nelle condizioni previste per i minori italiani. L’iscrizione può essere richiesta in qualunque periodo dell’anno scolastico.
I minori stranieri privi di documentazione anagrafica o in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva. L’iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli a conclusione dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado.
I minori soggetti all’obbligo scolastico sono iscritti alle classi corrispondenti per età anagrafica salvo che il Collegio dei Docenti deliberi l’iscrizione a una classe diversa tenuto conto dell’ordinamento scolastico del Paese di provenienza dello studente, l’accertamento della preparazione e titoli di studio eventualmente posseduti dallo stesso.
Al Collegio dei Docenti spetta la ripartizione degli studenti stranieri nelle varie classi. E’ inoltre compito del Collegio dei Docenti attivare iniziative allo scopo di facilitare l’apprendimento della lingua italiana anche tramite corsi intensivi.
In caso di minori stranieri non accompagnati (ossia che risultino abbandonati o privi di genitori o di altri adulti legalmente responsabili della loro tutela) la scuola ne dà subito segnalazione all’autorità pubblica competente per le procedure di accoglienza e affido ovvero di rimpatrio assistito.
Iscrizione scolastica
La domanda di prima iscrizione nelle scuole dell’infanzia o primarie deve essere presentata dal genitore presso la segreteria scolastica della scuola scelta.
La domanda di iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di I o II grado, benché indirizzata al dirigente scolastico della scuola di destinazione, dovrà essere consegnata alla scuola attualmente frequentata. Il dirigente scolastico provvederà a trasmetterla all’istituzione scolastica interessata entro cinque giorni successivi alla scadenza del termine per l’iscrizione.
Documenti anagrafici
I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti possono produrre l’autocertificazione per i documenti anagrafici.
La situazione di irregolarità non influisce sull’esercizio del diritto-dovere all’istruzione. I cittadini stranieri in posizione di irregolarità infatti vanno comunque iscritti anche senza i documenti anagrafici. Non vi è l’obbligo da parte dell’istituto scolastico di denunciare la condizione di soggiorno irregolare degli alunni.
Documenti scolastici
I cittadini stranieri al momento dell’iscrizione devono presentare un certificato, tradotto e legalizzato dal consolato italiano nel paese di provenienza, attestante gli studi compiuti nel paese di origine. In alternativa può essere tradotto, se necessario, da traduttori ufficiali accreditati presso il tribunale.
Documenti sanitari
La certificazione attestante le vaccinazioni obbligatorie deve essere tradotta in italiano. Se il minore ne è privo la famiglia può rivolgersi ai servizi sanitari perché accertino la situazione ed eseguano l’intervento sanitario necessario. Se la famiglia dichiara di non voler vaccinare il minore il Capo d’istituto comunica la circostanza alla ASL di competenza.
Adulti stranieri
Le istituzioni scolastiche hanno il compito di organizzare per i cittadini stranieri adulti regolarmente soggiornanti corsi di alfabetizzazione, di lingua italiana e percorsi di studio finalizzati al conseguimento dei diplomi della scuola dell’obbligo e di scuola superiore, compresi quelli dei Centri Territoriali Permanenti (CTP).