Richiesta di nulla osta al lavoro subordinato
Per poter fare ingresso in Italia, il cittadino straniero, ancora residente all’estero, deve ricevere un’offerta nominativa di lavoro da parte di un datore di lavoro italiano o straniero, regolarmente soggiornante.
Il datore di lavoro, nelle date stabilite dal decreto, inoltra telematicamente, tramite il sito del Ministero dell’Interno, la richiesta nominativa di nulla osta al lavoro allo Sportello Unico per l’immigrazione competente per territorio.
Il modulo telematico contiene la richiesta di queste principali informazioni:
Rilascio del nulla osta al lavoro subordinato e richiesta del visto di ingresso
Dopo aver verificato il possesso dei requisiti richiesti al datore di lavoro, l’esistenza di espulsioni o condanne penali a carico del lavoratore, lo Sportello Unico per l’immigrazione rilascia il nulla osta al lavoro e convoca con lettera raccomandata il datore di lavoro per il suo ritiro e la firma del contratto di lavoro. Il datore deve recarsi il giorno dell’appuntamento con:
Il datore di lavoro ritira il nulla osta in originale e firma il contratto di lavoro in tre copie. Tale contratto rimane presso gli uffici dello Sportello Unico poiché dovrà essere sottoscritto dal lavoratore straniero al momento del suo ingresso in Italia. Il datore di lavoro deve inviare il nulla osta al lavoro in originale al cittadino straniero, documento necessario per la richiesta del visto di ingresso per lavoro. Il cittadino straniero, viene convocato con comunicazione ufficiale presso la Rappresentanza diplomatica o consolare italiana, presenta la richiesta di rilascio del visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato allegando il nulla osta al lavoro rilasciato dallo Sportello Unico e copia del passaporto in corso di validità.
Ingresso in Italia del lavoratore straniero
Il nulla osta al lavoro subordinato ha una validità di sei mesi dal suo rilascio. A seguito del rilascio del visto d’ingresso per lavoro subordinato, il lavoratore straniero può fare ingresso in Italia ed entro otto giorni recarsi allo Sportello Unico competente, per firmare il contratto di soggiorno e portare la documentazione riguardante l’idoneità dell’alloggio (qualora richiesta) e il passaporto munito di visto. Lo Sportello Unico consegna al lavoratore i moduli già compilati per la richiesta del permesso di soggiorno, che dovrà inviare tramite gli uffici postali abilitati.
Il Patronato ITAL in virtù del Protocollo sottoscritto con il Ministero dell’Interno è abilitato ad assistere e inoltrare per conto del datore di lavoro le domande del Decreto Flussi.
Richiesta di nulla osta al lavoro autonomo
Il cittadino straniero che intende esercitare un’attività non occasionale di lavoro autonomo, professionale, artigianale o commerciale, ovvero che intenda costituire una società di capitali o di persone o accedere a cariche societarie, dopo l’emanazione del decreto flussi può presentare la richiesta del visto di ingresso alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di residenza. Per presentare tale richiesta il cittadino deve dimostrare di:
Il cittadino straniero deve seguire una procedura dettagliata per l’ottenimento del nulla osta dalla Questura, presupposto essenziale per la richiesta del visto di ingresso per lavoro autonomo.
Nel caso si trovi già in Italia per altre ragioni (es. turismo o affari) può personalmente presentare le richieste ai diversi uffici, altrimenti potrà seguire tutta la procedura un procuratore munito di apposita delega.
Se si intende svolgere una delle attività per le quale sono richieste delle autorizzazioni, licenze o l’iscrizione ad appositi registri o albi, bisogna indirizzare l’apposita richiesta ad uno degli Enti preposti:
Le dichiarazioni rilasciate devono avere una data non anteriore a tre mesi dalla richiesta del visto di ingresso. In possesso della Dichiarazione di nulla osta a svolgere l’attività autonoma o professionale e dell’attestazione dei parametri finanziari di riferimento il cittadino straniero deve richiedere alla Questura territorialmente competente, il nulla osta provvisorio ai fini dell’ingresso. Per ottenere il nulla osta provvisorio alla questura occorre presentare oltre ai predetti documenti anche la documentazione relativa alla disponibilità di un alloggio in Italia (contratto di acquisto, di locazione, dichiarazione di ospitalità). Infine dopo aver ottenuto il nulla osta all’ingresso da parte della Questura, il cittadino deve richiedere alla rappresentazione diplomatica o consolare italiana il visto di ingresso per lavoro autonomo. La Rappresentanza verificherà che sussista la disponibilità nell’ambito della quota prevista per lavoro autonomo nel decreto flussi.
Le Rappresentanze diplomatiche o consolari possono richiedere al cittadino extracomunitario documenti aggiuntivi per il rilascio del visto di ingresso per lavoro autonomo. Come nel caso di ingresso per lavoro subordinato una volta effettuato l’ingresso in Italia, il cittadino, entro 8 giorni lavorativi, dovrà presentare la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo utilizzando gli appositi Kit e inviandoli per mezzo dell’Ufficio postale.
Il Patronato ITAL in virtù del Protocollo sottoscritto con il Ministero dell’Interno è abilitato ad assistere e inoltrare le conversioni dei permessi di soggiorno per lavoro autonomo.
L’autorizzazione al lavoro stagionale può essere richiesta solo nell’ambito delle quote previste dal decreto flussi. Il rapporto di lavoro può avere una durata compresa tra i venti giorni e i nove mesi. Il datore di lavoro, italiano o straniero regolarmente soggiornante, o le associazioni di categoria, che intendano instaurare un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale con un cittadino straniero, devono presentare una richiesta di autorizzazione al lavoro allo Sportello Unico per l’immigrazione utilizzando gli appositi moduli predisposti con il decreto flussi.
Le associazione di categoria possono inoltrare le richieste di nulla osta per via telematica, per conto delle imprese associate. Lo Sportello Unico procede direttamente alla verifica dei requisiti per l’autorizzazione al lavoro. La procedura seguita nel lavoro stagionale è la stessa prevista per il lavoro subordinato generale, anche se sono previste semplificazioni in ordine ai tempi di rilascio e in merito ad alcune verifiche. Il nulla osta, inviato dal datore di lavoro al lavoratore, è il documento da presentare al Consolato Italiano per la richiesta del visto d’ingresso, insieme al passaporto in corso di validità.
Fatto ingresso in Italia, il lavoratore, entro 8 giorni, deve recarsi presso lo Sportello Unico per sottoscrivere il contratto e richiedere il permesso di soggiorno. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale consente di svolgere l’attività per la quale è stato rilasciato il nulla osta e pertanto non consente di svolgere nessun altro tipo di attività (autonoma o subordinata). Il lavoratore stagionale, se ha rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno rientrando, ad esempio, nel proprio Stato alla scadenza del permesso di soggiorno, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nell’anno successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso Paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro stagionale.
Allo straniero che entra per lavoro stagionale il secondo anno consecutivo, e che durante il primo anno abbia rispettato tutti i termini di legge, potrà essere offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale potrà però essere convertito in un permesso per motivi di lavoro subordinato non stagionale solo nell’ambito delle quote previste nel decreto flussi. La richiesta di conversione deve essere presentata direttamente dal lavoratore allo Sportello Unico utilizzando l’apposito modulo.
Il Patronato ITAL in virtù del Protocollo sottoscritto con il Ministero dell’Interno è abilitato ad assistere e inoltrare le domande di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale. Non è invece abilitato ad assistere e inoltrare per conto del datore di lavoro le richieste del Decreto Flussi.
I cittadini stranieri che intendono frequentare in Italia corsi superiori di studio o di istruzione tecnico professionale devono richieere il visto di ingresso per motivi di studio all’Ambasciata o al Consolato italiano nel paese di provenienza.
Alla richiesta devono allegare la seguente documentazione:
• certificato di iscrizione al corso prescelto;
• titolo finale di studio tra quelli considerati equipollenti al titolo di scuola secondaria italiana;
• disponibilità di mezzi di sostentamento non inferiori all’importo annuo dell’assegno sociale mediante fidejussione, bonifico o versamento, garanzie fornite da istituzioni o enti affidabili, italiani o stranieri, o da governi stranieri o garanzia di sostentamento presentata da privato italiano o straniero legalmente soggiornante con permesso di durata residua non inferiore a un anno;
• indicazione di un alloggio in Italia;
• disponibilità di somma per il rimpatrio o biglietto di ritorno;
• copertura assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri, con assicurazione estera o italiana valide in Italia o iscrizione al SSN.
Permesso di soggiorno per studio
Entro 8 giorni dall’ingresso in Italia, lo studente deve richiedere il permesso di soggiorno per motivi di studio.
Il permesso di soggiorno per motivi di studio ha durata di 1 anno ed è rinnovabile. Il rinnovo è possibile previa dimostrazione del possesso dei requisiti previsti per il rilascio e superamento di almeno un esame per il primo anno e di almeno due esami per i successivi. Il permesso non è rinnovabile oltre il terzo anno fuori corso.
Il permesso di soggiorno per motivi di studio è rinnovabile anche al fine di proseguire gli studi, previa autorizzazione dell’Università con l’iscrizione ad un corso di laurea diverso da quello per cui lo straniero ha fatto ingresso a condizione che la domanda sia presentata almeno 30 gg. prima della scadenza del permesso.
Lo straniero in possesso del permesso di soggiorno per studio può prestare attività lavorativa subordinata per un massimo di 20 ore settimanali e comunque non superiore alle 1040 ore annuali.
Il permesso di soggiorno per studio può essere convertito in lavoro subordinato nell’ambito delle quote previste dal decreto flussi; nel caso di conseguimento della laurea o laurea specialistica il permesso per studio può essere convertito in permesso per lavoro al di fuori delle quote dei decreto flussi e dunque in qualsiasi momento dell’anno.
Lo studente straniero che consegue il diploma di laurea triennale o laurea specialistica, il dottorato o un master universitario di II livello, in assenza di un’occupazione, può iscriversi al Centro per l’Impiego per un periodo non superiore a dodici mesi e chiedere un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
La legislazione italiana riconosce piena parità dello studente straniero con lo studente italiano per tutte le misure a sostegno del diritto allo studio, incluse borse di studio, prestiti d’onore e servizi abitativi. Le legge prevede la possibilità per le Regioni di assicurare servizi di mensa gratuiti a studenti stranieri in condizioni disagiate.
La certificazione delle condizioni economiche dello studente straniero viene rilasciata dall’autorità del paese di provenienza, con traduzione da parte della Rappresentanza italiana.
Il Patronato ITAL in virtù del Protocollo sottoscritto con il Ministero dell’Interno è abilitato a presentare in modalità telematica la domanda di rilascio del primo permesso di soggiorno per motivi di studio.
• Coniuge di età non inferiore a 18 anni e non legalmente separato.
• Figli minori del richiedente o del coniuge (il requisito di minore età deve sussistere al momento della presentazione dell’istanza) non coniugati anche nati fuori del matrimonio, a condizione che l’altro genitore, se esistente, abbia dato il suo consenso.
• Figli maggiorenni a carico con invalidità totale.
• Genitori a carico qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, oppure nel caso di genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per gravi e documentati motivi di salute (la verifica della condizione di “carico” spetta alla rappresentanza diplomatica o consolare Italiana).
Il ricongiungimento con genitori e figli maggiorenni a carico può essere chiesto anche dal coniuge, in quanto titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari.
Requisiti per il ricongiungimento
Per ottenere il ricongiungimenti familiare occorre dimostrare:
• La disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico sanitari e di idoneità abitativa accertati dai competenti uffici comunali. Si può dimostrare la disponibilità dell’alloggio presentando il contratto di proprietà o di affitto, il contratto di comodato d’uso o la dichiarazione di ospitalità da parte dell’ospitante ad ospitare i familiari che si intende ricongiungere.
• La disponibilità di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite e non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale (per il 2016 è di € 5.824,91) aumentato della metà dell’importo dell’assegno stesso per ogni familiare da ricongiungere. La quota relativa ai figli di età inferiore a 14 anni è in ogni caso limitata all’importo dell’assegno sociale anche se il loro numero è superiore a due.
• Nel caso di ricongiungimento di un genitore ultrasessantacinquenne, la disponibilità di un’assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale, ovvero l’iscrizione del genitore stesso al SSN, previo pagamento di un contributo di importo fissato con decreto dal Ministero Lavoro-Salute.
Ai titolari dello status di rifugiato o protezione sussidiaria non è richiesta la dimostrazione della capacità economica né dell’idoneità dell’alloggio.
Il Patronato ITAL in virtù del Protocollo sottoscritto con il Ministero dell’Interno è abilitato a presentare in modalità telematica la domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare.
• le complete generalità del datore di lavoro, del titolare o legale rappresentante dell’impresa, la ragione sociale, la sede e l’indicazione del luogo di lavoro;
• le complete generalità del lavoratore straniero che si intende assumere comprensive della residenza all’estero;
• il trattamento retributivo ed assicurativo, nel rispetto delle leggi vigenti e dei contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili, riportato anche sulla proposta di contratto di soggiorno;
• l’impegno di garantire un alloggio fornito di requisiti di abitabilità e idoneità igienico sanitaria,
• l’impegno al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza;
• l’obbligo a comunicare allo Sportello Unico ogni variazione concernente il rapporto di lavoro
Per ciascuna tipologia di lavoro deve essere allegata specifica documentazione su richiesta dello Sportello Unico. Lo Sportello Unico, acquisiti i pareri positivi della Questura e della Direzione Provinciale del Lavoro rilascia il nulla osta al lavoro al datore di lavoro che non può essere concesso per un periodo superiore a quello del rapporto di lavoro a tempo determinato con il limite massimo di due anni. L’eventuale periodo di proroga del nulla osta al lavoro, oltre l’originario limite di due anni, non può superare lo stesso termine di due anni. Il cittadino extracomunitario, una volta ricevuto dal datore di lavoro in originale il nulla osta, deve recarsi, entro 120 giorni dal suo rilascio, presso la Rappresentanza Diplomatica o Consolare italiana per richiedere il visto di ingresso per motivi di lavoro.
Ottenuto il visto ed entrato in Italia, il lavoratore straniero deve recarsi presso lo Sportello Unico per sottoscrivere il contratto e richiedere il permesso di soggiorno per lavoro. L’ufficio, inoltre, gli rilascia i moduli compilati per la richiesta del permesso da presentare direttamente agli uffici postali abilitati.
Categorie previste dall’art. 27 del D.Lgs.286/1998
Sono legittimate a effettuare la richiesta di nulla osta:
Il nuovo Regolamento di attuazione della legge Bossi – Fini (DPR 334/04) ha previsto che i lavoratori stranieri impiegati in Italia con la qualifica di infermieri professionali, possano cambiare datore di lavoro direttamente in Italia senza dover intraprendere, ogni volta, una nuova procedura di autorizzazione di assunzione dall’estero. E’ inoltre possibile cambiare datore di lavoro, quindi dare le dimissioni presso il datore di lavoro che inizialmente aveva ottenuto l’autorizzazione di ingresso dall’estero e stipulare direttamente in Italia un nuovo contratto di lavoro, sempre con una struttura pubblica o privata che svolge attività sanitaria e che assume l’infermiere nella sua qualifica. La normativa precisa infatti che gli infermieri possono instaurare un nuovo rapporto di lavoro “a condizione che la qualifica di assunzione coincida con quella per cui è stato rilasciato l’originario nullaosta”.
Il presupposto essenziale perché sia autorizzato l’ingresso dall’estero e, comunque, per il lecito esercizio in Italia della professione di infermiere professionale, è il riconoscimento del relativo titolo di studio. La procedura di riconoscimento del titolo deve essere attivata dallo stesso datore di lavoro interessato all’assunzione dall’estero o dal diretto interessato nel caso abbia già un regolare soggiorno in Italia e, sostanzialmente, si basa sulla valutazione del curriculum di studi: non è quindi sufficiente il semplice diploma in quanto oltre ad esso dovrà essere tradotto e legalizzato presso la competente rappresentanza consolare italiana anche l’intero programma di studi, con indicazione del monte ore di ciascuna materia, per ogni anno di corso.
I cittadini stranieri in possesso di titoli stranieri conseguiti in un Paese comunitario, per ottenere l’autorizzazione all’esercizio professionale in Italia, devono presentare domanda per il riconoscimento del titolo anche se già riconosciuto in un altro Paese dell’Unione Europea. In tal caso, il Ministero della salute prende in considerazione le eventuali integrazioni di formazione e di attività professionale acquisite dall’interessato nel Paese comunitario.
Infine, a seguito del riconoscimento del titolo di studio e dell’ingresso in Italia, con relativo rilascio del permesso di soggiorno, il cittadino straniero deve richiedere l’iscrizione all’Albo professionale, che provvede all’iscrizione dopo aver verificato, la conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia.
L’Accordo di integrazione dura 2 anni e si compone di 16 crediti iniziali. Il cittadino straniero si impegna a raggiungere un punteggio di almeno 30 crediti, necessario per poter rinnovare il permesso di soggiorno.
Il cittadino straniero acquista crediti se dimostra di conoscere la lingua italiana e i principi fondamentali della Costituzione Italiana e di educazione civica, se iscrive il figlio alla scuola dell’obbligo, se si iscrive al Servizio Sanitario Nazionale, se stipula un contratto di affitto, se svolge attività di volontariato. Può invece perderli se commette gravi reati o non rispetta la legge italiana.
Lo Stato Italiano invece si impegna da parte sua a sostenere il processo di integrazione del cittadino straniero, organizzando i corsi di lingua italiana e di educazione civica.
Procedure per il rilascio del primo permesso di soggiorno per asilo politico o protezione internazionale
A Roma l’Ital, in virtù del Progetto “Agenda Appuntamenti”, fissa per nome e per conto della Questura capitolina gli appuntamenti dei cittadini stranieri riconosciuti Rifugiati Politici che devo richiedere il rilascio del primo permesso di soggiorno per asilo politico o protezione internazionale.