Dimissioni

 

Il lavoratore che intende risolvere il proprio rapporto di lavoro deve sapere che è obbligato a comunicarlo tempo prima al datore di lavoro, si parla infatti di obbligo di preavviso , e se non è rispettato, il lavoratore sarà tenuto a corrispondere al datore di lavoro un’indennità di mancato preavviso. Vi sono anche alcuni casi in cui questo obbligo non sussiste, o addirittura il lavoratore può chiedere di risolvere immediatamente il rapporto di lavoro e farsi pagare la relativa indennità sostitutiva.

I casi ove non sussiste obbligo di comunicare il preavviso sono:

Recesso durante o al termine del periodo di prova;
Risoluzione del rapporto allo scadere del contratto a tempo determinato;
Risoluzione consensuale (cioè entrambe le parti concordano di interrompere il rapporto di lavoro);
Durante i periodi di sospensione dal rapporto per intervento della Cassa integrazione (Pret. Firenze 11 marzo 1988).
In altri invece è legittimo, o addirittura previsto dalla legge, che al lavoratore/lavoratrice dimissionario/a sia riconosciuta, in aggiunta alle normali competenze, la relativa indennità sostitutiva del preavviso, che sono:
Dimissioni presentate dalla lavoratrice durante la gravidanza e dalla lavoratrice o dal lavoratore (che abbia usufruito del congedo di paternità) durante il primo anno di vita del bambino. In questo caso vedere la parte specifica nei casi particolari.
Dimissioni per giusta causa (ad es. il datore di lavoro adotta un comportamento ingiurioso e offensivo, non corrisponde la retribuzione per più di due mesi, incorre in molestie sessuali, richiede comportamenti illeciti o in contrasto con la legge): in questo caso il lavoratore ha invece diritto all’indennità sostitutiva del preavviso;
Il caso delle dimissioni per GIUSTA CAUSA rappresenta un motivo di risoluzione del rapporto di lavoro generalmente grave o complesso, suggeriamo pertanto di rivolgersi alla categoria di riferimento per avere il necessario supporto informativo.